Ci sono ancora molti fondi disponibili per aiuti a programmi di investimento promossi da piccole imprese pugliesi. Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese e da imprese di piccola dimensione, così come definite dall’articolo 10 del Regolamento, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;
b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio (vedi determinazione n.1000/2009 allegata);
c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione “C”, il settore delle costruzioni di cui alla sezione “F” ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione “J”, le imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido (Codice 88.91), le imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili (Codice 88.10.00) e le imprese che realizzano investimenti per ludoteche per intrattenimento bambini (Codice 93.29.90) della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”.
Sono esclusi, oltre al settore turismo, anche i seguenti settori:
1. pesca e acquacoltura;
2. costruzione navale;
3. industria carboniera;
4. siderurgia;
5. fibre sintetiche.
Con DGR n. 1920/2009 viene previsto, tra i settori ammissibili, nell’ambito dell’art. 4 punto b) dell’Avviso Titolo II “Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese”, anche il commercio all’ingrosso.
Con Decreto Dirigenziale n.460/2009 viene estesa la possibilità di presentazione delle domande di agevolazione anche alle “imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido” (codice 88.91) e alle “imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili” (codice 88.10.00) della”Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”;
Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati:
a. alla creazione di una nuova unità produttiva;
b. all’ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;
c. alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d. a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
Natura: Fondo strutturale di attuazione regionale
Scadenza: fino ad esaurimento fondi
Settore: tutti tranne quelli esplicitamente indicati nel bando
Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
b. opere murarie e assimilate;
c. infrastrutture specifiche aziendali;
d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di materiale di trasporto;
e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
f. trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
Modifica al Reg. Regionale n.1/2009 dal Reg. Regionale n.19/2009 – Al fine di garantire, nell’attuale stato di difficoltà economico – finanziaria, alle micro e piccole imprese operanti nel territorio regionale da un lato condizioni migliori per intraprendere nuovi investimenti e dall’altro un più facile accesso ai prestiti bancari, sono state introdotte al Titolo II (“Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese”) del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 modifiche migliorative in materia di intensità delle agevolazioni ammissibili.
A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 marzo 2010, si applicano le seguenti disposizioni.
1. I massimali di aiuto di cui al 1° comma dell’art.13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19gennaio 2009, le lettere a) e b) sono aumentati:
a. al 45% per le microimprese;
b. al 35% per le piccole imprese.
2. I limiti di cui al 7° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, le lettere a) e b) sono aumentati:
a. a euro 600.000,00, in caso di microimprese;
b. a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.
3. Il contributo aggiuntivo di cui all’art.13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo massimo di euro 50.000,00.
Superata la fase di crisi finanziaria ed economica delle micro e piccole imprese, le misure temporanee verranno sospese e saranno applicate le disposizioni originarie di seguito riportate.
L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:
a. Il 40% per le microimprese;
b. Il 30% per le piccole imprese.
L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.
Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:
a. euro 400.000,00, in caso di microimprese;
b. euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.
Alle microimprese – con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature – potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dell’investimento e all’importo massimo di euro 15.000,00.
MISURA DI RIFERIMENTO: PO 2007 – 2013. ASSE VI. LINEA DI INTERVENTO 6.1. – REGIONE PUGLIA

