Credito d’imposta per la promozione del sistema agroalimentare italiano all’estero

Credito d’imposta a favore delle imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa, che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri (L. 296/06 C. 1088-1089). Scadenza per presentare le istanze: 20 maggio 2010.

Possono beneficiare di questo credito d’imposta:

  • le imprese che lavorano i prodotti di cui all’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea;
  • le piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi;
  • i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Dal regime le grandi imprese agroalimentari sono incluse tranne che per il regime comunitario degli aiuti di entità minore (aiuti c.d. de minimis, disciplinati dal regolamento CE n. 1998/2006).

Sono considerati ammissibili al credito d’imposta:
a) gli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità definito come prodotto che soddisfa i criteri dettati dall’art. 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell’Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un’impresa. Si considerano  tali  le  campagne pubblicitarie e di promozione attuate mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione diretta, quali  stampa,  cartelloni  pubblicitari, televisione, ricette culinarie, organizzazione e partecipazione ad eventi a scopo di promozione come fiere, manifestazioni, esposizioni, forum con operatori economici delle filiere agroalimetari e altre azioni di comunicazione diretta rivolte ai consumatori o agli operatori stranieri attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione appropriati;
b) le spese sostenute per la locazione, installazione e gestione dello stand nonchè le spese sostenute per servizi forniti da consulenti esterni per l’assistenza tecnica, con esclusione dei servizi continuativi o periodici e connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, in occasione della prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul capitolo n. 3884, dello stato di previsione del Ministero dell’economia, nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti di cui sopra.

Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese che non producono prodotti agroalimentari ricompresi nell’Allegato I , il credito di imposta di cui sopra è riconosciuto nei limiti del regime del de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

I richiedenti inoltrano l’istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore – SACO XI – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma. L’istanza deve essere inoltrata anche in via telematica al seguente indirizzo: saco11@politicheagricole.gov.it.

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