Lazio – Aiuti per la creazione e sviluppo di PMI

La legge regionale 29/96 al capo II, tende a sostenere la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche al fine di promuovere settori di economia sociale.

Beneficiari sono le PMI, definite secondo la disciplina comunitaria, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, costituite in forma societaria da non oltre un anno dalla presentazione della domanda, da soggetti in maggioranza residenti nella regione, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e quelle sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8.11.1991, n. 381. Scadenza: sempre aperta.

La maggioranza dei soci deve essere composta da soggetti appartenenti a una o più delle seguenti categorie:
a) persone maggiorenni che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto trentasei anni e iscritti da almeno 6 mesi ai centri per l’impiego; donne non dipendenti non pensionati e senza partita IVA
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;
c) lavoratori sospesi perché eccedentari nell’ambito dell’impresa con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;
d) soggetti iscritti alle liste di collocamento della Regione Lazio da più di due anni;
e) donne, in particolare nubili, separate o divorziate e con figli a carico;
f) lavoratori svantaggiati secondo quanto indicato all’articolo 4 della legge 381/1991;
g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della commissione regionale per l’impiego,
g bis) persone in esecuzioni penale detenute o internate ovvero ammesse al lavoro esterno, compresi i familiari di primo grado, ex detenuti e gli immigrati.

Questi soggetti devono prestare la propria attività lavorativa nell’ambito dell’impresa ed essere detentori della maggioranza delle quote di capitale ed essere soci amministratori dell’impresa.

Per fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e devono contenere espressamente nei propri statuti le clausole previste dall’articolo 26 del medesimo decreto legislativo. Le cooperative sociali devono risultare, altresì, iscritte all’albo regionale.

Possono essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni anche le imprese operanti da oltre un anno dalla data di presentazione della domanda purché, in attuazione del progetto da esse predisposto, incrementino il numero dei soci titolari associando i soggetti di cui sopra in numero almeno pari a quello esistente alla predetta data, detratta una unità.

Sono escluse dalle agevolazioni le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Le Piccole e Medie Imprese devono operare nei seguenti comparti:

  • produzione di beni (artigianato, industria);
  • fornitura di servizi alle imprese;
  • fornitura di servizi nei settori cultura, informazione, ambiente e turismo;
  • manutenzione di opere civili e industriali.

Alcune limitazioni sono previste nei settori: siderurgia, cantieristica navale; industria carboniera; trasporti; industria tessile; fibre sintetiche; industria automobilistica; industria alimentare e delle bevande; industria del tabacco.

Sono esclusi i servizi alle persone (commercio, turismo e formazione) e i servizi socio-sanitari

Sono finanziabili i progetti relativi alla produzione di beni oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese nonché quelli relativi ai servizi nei settori della cultura e dell’informazione, dell’ambiente, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali.

Sono ammissibili esclusivamente i nuovi impianti; quindi non sono ammissibili i progetti di ampliamento, ammodernamento, riconversione, ristrutturazione di iniziative preesistenti.

Sono esclusi inoltre i progetti che prevedono investimenti superiori a cinque miliardi di lire.

Le spese ammissibili al contributo in conto capitale ed al mutuo agevolato sono:

  1. spese di impianto (studio di fattibilità, progetto esecutivo, spese di formazione dei soci relative alla elaborazione del progetto d’impresa);
  2. spese per investimenti ed attrezzature (macchinari, impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, costruzione e acquisto di fabbricati o acquisto e ristrutturazione di fabbricati esistenti);

Il contributo in conto gestione può essere concesso per i primi tre anni di attività per le seguenti spese effettivamente sostenute:

  1. spese per materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
  2. spese per formazione e qualificazione;
  3. spese per prestazione di servizi.

Non sono ammissibili le spese per il personale e i rimborsi ai soci.

Al fine della concessione delle agevolazioni sono considerati titoli di preferenza le seguenti caratteristiche dei progetti:

a) resa occupazionale in rapporto al finanziamento richiesto;

b) finalizzazione alla parità tra uomini e donne e all’inserimento lavorativo delle categorie deboli sul mercato del lavoro individuate con delibera della commissione regionale per l’impiego.

Le agevolazioni sono concedibili con la forma del “de minimis” e quindi l’importo complessivo dei contributi per ogni singola impresa non potrà essere superiore a € 100.000. L’entità degli aiuti non può superare l’80% dell’investimento complessivo lordo.

La tipologia di contributo può essere scelta, a richiesta dell’impresa, tra contributo in c/capitale, contributo in c/interessi e contributo in c/gestione. Il mutuo non potrà essere superiore al 50% dell’investimento ammesso e dovrà avere una durata non superiore a 5 anni.

La concessione dei benefici non esclude la possibilità di ammissione ai benefici di cui alla L.R. 24/86, modificata dalla L.R. 64/91 ovvero a quelli di cui alla L.R. 53/83.

All’infuori di tali casi il contributo non e’ cumulabile con altri contributi pubblici.

La domanda va presentata alla  Sviluppo Lazio e alla Regione Lazio corredata di un business plan e della documentazione amministrativa.

Sviluppo Lazio provvede a predisporre, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, una relazione contenente la valutazione economico-finanziaria del progetto.

Le domande di contributo possono essere presentate in qualsiasi momento alla Agenzia Sviluppo Lazio – via Bellini, 22 00198 Roma (tel. 06845681) sui moduli appositamente predisposti.

RIFERIMENTO NORMATIVO

  • L.R. 25 luglio 1996, n. 29 in Suppl. ordinario n. 2 al BUR Lazio n. 21 del 2-8-1996;
  • Determinazione del direttore del dipartimento scuola, formazione e politiche per il lavoro 5 ottobre 2000, n. 583 – POR Ob. 3 2000-2006;
  • Modalità e istruzioni per l’istruttoria preventiva.
  • Art. 101 (commi 1-5) della finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (L.R. n. 4/06, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 5 al Burl n. 12 del 29/4/2006
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