La legge regionale 29/96 al capo II, tende a sostenere la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche al fine di promuovere settori di economia sociale.
Beneficiari sono le PMI, definite secondo la disciplina comunitaria, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, costituite in forma societaria da non oltre un anno dalla presentazione della domanda, da soggetti in maggioranza residenti nella regione, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e quelle sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8.11.1991, n. 381. Scadenza: sempre aperta.
La maggioranza dei soci deve essere composta da soggetti appartenenti a una o più delle seguenti categorie:
a) persone maggiorenni che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto trentasei anni e iscritti da almeno 6 mesi ai centri per l’impiego; donne non dipendenti non pensionati e senza partita IVA
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;
c) lavoratori sospesi perché eccedentari nell’ambito dell’impresa con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;
d) soggetti iscritti alle liste di collocamento della Regione Lazio da più di due anni;
e) donne, in particolare nubili, separate o divorziate e con figli a carico;
f) lavoratori svantaggiati secondo quanto indicato all’articolo 4 della legge 381/1991;
g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della commissione regionale per l’impiego,
g bis) persone in esecuzioni penale detenute o internate ovvero ammesse al lavoro esterno, compresi i familiari di primo grado, ex detenuti e gli immigrati.


